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Nov 12, 2021 | News

In attesa della definizione in legge del DDL Bilancio, fino al prossimo 31 Dicembre, le spese documentate per l’installazione e acquisto delle postazioni di ricarica per auto elettriche godono delle detrazioni fiscali.

Quali spese possono beneficiare della detrazione?

Le spese documentate e sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 che riguardano:

  • acquisto della stazione di ricarica;
  • installazione della stazione di ricarica;
  • aumento della potenza del contatore (fino a un massimo di 7 kW).

L’ammontare massimo delle spese su cui è calcolata la detrazione fiscale al 50% è pari a € 3’000 (per cui la detrazione massima è pari a € 1’500).

Come ottenere la detrazione fiscale per le stazioni di ricarica per veicoli elettrici?

Le spese per l’acquisto e la posa in opera della stazione di ricarica devono essere documentate e i relativi pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L’importo che può beneficiare della detrazione dovrà essere ripartito in dieci quote annuali di pari importo.

Quali caratteristiche devono avere le stazioni di ricarica per veicoli elettrici?

Le stazioni di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 *.

* Articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257

d) punto di ricarica di potenza standard:
un punto di ricarica, che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico. Il punto di ricarica di potenza standard è dettagliato nelle seguenti tipologie:
1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW;
2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW;

h) punto di ricarica non accessibile al pubblico:
1) un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
2) un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità;
3) un punto di ricarica installato in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico;

Chi può beneficiare della detrazione fiscale?

La Risoluzione n. 32/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

“Considerato che la disposizione in commento non pone alcun vincolo di natura soggettiva (visto il generico richiamo ai “contribuenti”), il suo ambito applicativo deve intendersi in senso ampio poiché la norma intende chiaramente favorire la diffusione di punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico come definiti nell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. Pertanto, possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle società (IRES) che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo.”

Riferimenti normativi

  • LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 1039 (Legge di Bilancio 2019) (link)
  • DECRETO 20 marzo 2019 (Decreto attuativo incentivi veicoli elettrici): Disciplina applicativa dell’incentivo «eco-bonus» per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO 2 e di categoria L1 ed L3e elettrici o ibridi. (GU Serie Generale n.82 del 06-04-2019) (link)
  • Risoluzione n. 32/E dell’Agenzia delle Entrate (link)
  • CIRCOLARE N. 8/E dell’Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2019 (link)

Nel caso in cui si voglia usufruire delle detrazioni fiscali al 110% in 5 anni per l’acquisto e installazione di stazioni di ricarica per veicoli, le spese detraibili e le caratteristiche delle wall box sono le stesse
che la normativa prevede si possono portare in detrazione al 50% in 10 quote annuali.
Le condizioni da rispettare per poter beneficiare della detrazione fiscale al 110% in 5 quote annuali per l’acquisto ed installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici sono :

  1. Le spese per l’acquisto e la posa in opera della stazione di ricarica devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
  2. L’installazione della stazione di ricarica deve essere eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 dell’art. 119 del Decreto Rilancio (DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020 , n. 34. Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19).
  3. Questi interventi sono:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio.

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.

3. Gli interventi sopra elencati devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) ante e post intervento.

Gli interventi sopra elencati devono essere realizzati da:

  • condomìni;
  • persone fisiche ad di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Nel caso in cui gli interventi siano eseguiti da persone fisiche su edifici unifamiliari, questi devono essere adibiti ad abitazione principale.

Trasformazione della detrazione fiscale in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

I soggetti che, in conformità a tutte le condizioni precedentemente descritte, possono beneficiare della detrazione fiscale al 110% per l’acquisto e l’installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Per avvalersi di uno dei suddetti strumenti, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

I dati relativi all’opzione devono essere comunicati in via telematica secondo quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate (che dovrà definire anche le modalità attuative di queste disposizioni) entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio (19 maggio 2020).

Un tecnico abilitato dovrà asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai decreti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione dovrà essere trasmessa all’ENEA. Le modalità operative per la trasmissione e le regole attuative dovranno essere emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio (19 maggio 2020).

Riferimenti normativi

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020 , n. 34. Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (link)

La wall box nel Zappi è programma sperimentale del GSE

Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2023 ARERA consente di aumentare gratuitamente la potenza delle utenze private per ricaricare i veicoli elettrici durante la notte, la domenica e nei festivi, senza costi aggiuntivi e senza rivolgersi al proprio fornitore. Il servizio è gestito dal GSE. È possibile effettuare la richiesta on line accedendo all’area clienti.

https://www.gse.it/servizi-per-te/rinnovabili-per-i-trasporti/agevolazioni-per-la-ricarica-dei-veicoli-elettrici

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